Contatore visite

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOggi34
mod_vvisit_counterIeri33
mod_vvisit_counterQuesta settimana142
mod_vvisit_counterScorsa settimana250
mod_vvisit_counterQuesto mese67
mod_vvisit_counterMese scorso1145
mod_vvisit_counterTutti i giorni1684469

We have: 5 guests online
Il Tuo IP: 34.229.131.158
 , 
Today: Giu 02, 2023
Utenti : 1716
Contenuti : 35
Tot. visite contenuti : 249130

PDFStampaE-mail

Scritto da Filippo Amato 03 Marzo 2013

Appello: onere dell'appellante di produrre documenti su cui fonda il gravame
Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno confermato il proprio orientamento, secondo cui è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, al fine di dimostrare l’ingiustizia o l’invalidità della sentenza impugnata, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà di cui all’art. 76 disp. att. cod. proc. civ. di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello.
Il testo della Sentenza

 

Pagina 3 di 3