Scritto da Filippo Amato 03 Marzo 2013
Appello: onere dell'appellante di produrre documenti su cui fonda il gravame
Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno confermato il proprio orientamento, secondo cui è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, al fine di dimostrare l’ingiustizia o l’invalidità della sentenza impugnata, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà di cui all’art. 76 disp. att. cod. proc. civ. di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello.
Il testo della Sentenza
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